Il Tribunale accoglie il ricorso di Anffas: illegittimo limitare la compresenza tra docente di sostegno e assistente all’autonomia. I bisogni degli studenti prevalgono sui conti degli enti locali.
Una decisione destinata a fare scuola e a ridefinire i confini del diritto allo studio in tutta Italia. Il Tribunale di Trapani ha firmato una sentenza cruciale in materia di inclusione scolastica, accogliendo il ricorso promosso da Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e ponendo un freno ai tagli indiscriminati ai servizi di assistenza.
Al centro della pronuncia c’è la difesa del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e delle figure professionali che ruotano attorno all’alunno.
Sostegno e assistenza: ruoli diversi e complementari
Il nodo principale sciolto dai giudici riguarda la gestione simultanea delle risorse in classe. Il Tribunale ha stabilito che è del tutto illegittimo limitare la compresenza tra il docente di sostegno e l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, laddove questa sia esplicitamente prevista dal PEI.
La sentenza fa chiarezza su un equivoco spesso utilizzato per ridurre il personale:
Docente di sostegno: ha una funzione prettamente didattica e di integrazione della classe.
Assistente all’autonomia e comunicazione: supporta lo studente nell’interazione e nelle autonomie personali.
Trattandosi di compiti differenti e complementari, le due figure non si escludono a vicenda, ma devono poter collaborare per garantire il massimo beneficio all’alunno.
I diritti non sono un costo: lo stop ai tagli degli enti locali
L’aspetto forse più rivoluzionario della sentenza tocca i bilanci pubblici. I giudici hanno chiarito due punti cardine che mettono al riparo le famiglie da decisioni arbitrarie:
Nessun vincolo economico: Gli enti locali non possono ridurre le ore di assistenza previste dal PEI giustificandosi con ragioni economiche, di bilancio o di scarsità di risorse.
Nessuna discriminazione sulla gravità: Il servizio non può essere limitato o riservato esclusivamente ai soli casi di disabilità grave.
Il principio chiave: La valutazione dei bisogni reali di ogni studente spetta unicamente al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Gli enti territoriali hanno l’obbligo di recepire e finanziare quanto stabilito dai tecnici, nel pieno rispetto della normativa nazionale.
Un precedente di portata nazionale
Anche se emanata a livello locale, la pronuncia del Tribunale di Trapani ha tutte le carte in regola per tracciare una linea guida valida per l’intero territorio italiano. Offre infatti un’arma legale solida a tutte le famiglie e alle associazioni che ogni anno si trovano a combattere contro la riduzione dei servizi essenziali all’inizio dell’anno scolastico.
La sentenza lancia un messaggio politico e sociale chiarissimo alle istituzioni: l’inclusione delle persone con disabilità non può essere considerata una voce di spesa da contenere, ma un diritto costituzionale da garantire senza compromessi.



